Associazione

MILIZIA TRADIZIONALE DI BANNIO

Fedeli Sempre, Oggi come Allora

Una storia di fede, di tradizione, di persone, di partecipazione.

L’associazione, si è costituita nel 2004, ed è succeduta alla plurisecolare tradizione della “Società della Milizia Tradizionale di Bannio” costituitasi nel 1876, di cui ha preso e si è assunta lo stesso scopo:  solennizzare le feste secolari e religiose in Bannio nel mese di agosto di promuovere e valorizzare tali eventi a tutela del patrimonio che rappresentano le tradizioni collegate alla Milizia e al Santuario della Madonna della Neve.

Ne possono far parte tutte le persone che intendono conservare, tramandare e perseguire tale tradizione, patrimonio culturale di Bannio.

Consiglio Direttivo

Una storia di fede, di tradizione, di persone, di partecipazione.

Presidente: Remigio Foscaletti;
Vice presidente: Bartolomeo Bionda;
Segretario: Ines D’Andrea;
Tesoriere: Graziella Bionda;
Consiglieri: Sandro Bonfadini (responsabile armi), Enzo Bacchetta (responsabile comitato 4º centenario), Pierfranco Bonfadini, Giuliano Vittone, Ilaria Vittone, Enrico Schioppi, Sandro Gaido, Adelaide Bacchetta, Pierguido Bianchi.

Statuto

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART. 1 – È costituita l’associazione “MILIZIA TRADIZIONALE DI BANNIO” – fondata nel 1622.

 

ART. 2 – La sede dell’associazione e nel Comune di Bannio Anzino (VB), Vicolo Santa Maria n.2.

 

ART. 3 – L’associazione, nel solco della plurisecolare tradizione della “Società della Milizia Tradizionale di Bannio” di cui assume e perpetua scopi, organizzazione e mezzi, ha per scopo di solennizzare le feste secolari e religiose in Bannio nel mese di agosto di ogni anno con la presenza e l’ornamento della locale milizia. L’associazione è costituita a tempo indeterminato, è apolitica e senza scopo di lucro; essa riunisce tutte le persone che intendono conservare, tramandare e valorizzare tale tradizione, patrimonio culturale di Bannio, curando di provvedere i necessari mezzi finanziari e materiali, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni culturali, folkloristiche e religiose, a reperire e fornire materiali ed ad effettuare ricerche storiche.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 4 – Il patrimonio è costituito dai beni, di qualsiasi natura, che diverranno di proprietà dell’associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da eventuali utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad essere;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

 

ART. 5 – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà redatto dal consiglio direttivo un rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro la fine di febbraio di ogni anno.

SOCI

ART. 6 – I soci sono ordinari e perpetui.
• Sono soci ordinari dell’associazione tutte le persone che condividendone gli scopi, verseranno la quota associativa (detta tradizionalmente “azione”) in misura pari o superiore a quella minima deliberata annualmente dall’organo direttivo entro il termine da esso fissato e come tali verranno iscritti nell’apposito libro.
• I soci perpetui sono i soci azionisti defunti.

 

ART. 7 – Al mancato pagamento della quota il socio non avrà diritto a partecipare al voto ed al sorteggio delle cariche amministrative.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 8 – L’associazione amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tredici membri eletti dall’assemblea dei soci, che rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. L’assemblea nomina tra i membri del Consiglio il Presidente (che abbia svolto almeno un triennio da consigliere), il Vicepresidente e il Tesoriere. Il consiglio nomina tra i membri uno o più Segretari, anche non facenti parte del consiglio stesso. I membri del consiglio non hanno diritto ad alcun compenso; potranno, ove da essi richiesto e deliberato dall’assemblea, ricevere il rimborso delle eventuali spese sostenute le nell’espletamento del loro incarico.

 

ART. 9 – In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede ad rimpiazzarlo chiamando a farne parte la persona che risulti aver ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti in occasione dell’ultima votazione assembleare. Tale nomina dovrà essere convalidata dall’assemblea nella sua prima riunione annuale. Le dimissioni di un membro del consiglio possono avvenire per indignità a discrezione del Consiglio stesso.

 

ART. 10 – Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all’ammontare della quota sociale. Il bilancio consuntivo dovrà essere messo a disposizione dei soci presso la sede sociale nel periodo pasquale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

ART. 11 – Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni alcuna. Esso compila il regolamento per il funzionamento dell’associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Consiglio convocherà l’assemblea per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, presenterà ad essa l’elenco dei soci che hanno pagato la quota e presenterà pure il progetto delle feste per il successivo mese di agosto. La nomina degli ufficiali, i quali dovranno per quell’anno comandare la Milizia e saranno responsabili per l’ordine della medesima, verrà fatta dal consiglio previa estrazione a sorte, da effettuarsi la seconda domenica di luglio, secondo le consolidate tradizioni e norme portate dal secolare regolamento. Gli ufficiali hanno l’obbligo di presenziare le feste votive della Madonna della Neve.

 

ART. 12 – Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

 

ART. 13 – È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione sono imposto dalla legge.

ASSEMBLEE

ART. 14 – I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro la fine di febbraio, mediante l’affissione nell’albo dell’associazione dell’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci, a norma dell’art. 20 del codice civile. L’assemblea deve essere convocato in Bannio anche fuori dalla sede sociale.

 

ART. 15 – L’assemblea delibera su bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttivi generali dell’associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dello Statuto e su quant’altro a lei demandato per Legge o per Statuto.

 

ART. 16 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua associativa. I soci possono farsi rappresentare mediante delega da altri soci, anche se membri
del Consiglio, salvo, in quest’ultimo caso, per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. La delega deve essere conferita per iscritto. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre soci. Per la nomina dei membri del Consiglio non è ammesso l’utilizzo di deleghe. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nell’assemblea.

 

ART. 17 – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente dell’assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Dalle riunione di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, del Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

 

ART. 18 – Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti e sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazione che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorrerà la presenza di almeno 1/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

 

ART. 19 – I libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati.

SCIOGLIMENTO

ART. 20 – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea dei Soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L’assemblea che delibera l’eventuale scioglimento e la nomina del liquidatore stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 numero 662, sceglieranno l’associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Bannio Anzino lì, 07.07.2004

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